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Il Parco Regionale dei Colli Euganei

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Il Parco Regionale dei Colli Euganei

Al fine di sottolineare l’importanza del paesaggio dei Colli Euganei e soprattutto per tutelare ogni sua risorsa, sia estetica che materiale, viene istituito il Parco Regionale dei Colli Euganei, con il L. R. 10.10.1989 n.38.

Il Parco Colli Euganei comprende 15  comuni, si estende per 18.694 ettari ed il suo logo è il riccio.

La prima proposta per l’istituzione del Parco Colli Euganei viene elaborata nel 1984 in un clima di grande sensibilizzazione ambientale, ma ostacolata da avversari, tra cui cavatori, agricoltori e cacciatori, con un forte sostegno delle amministrazioni locali. Solo il 10 ottobre 1989, con la Legge Regionale n.38, i Consiglio Regionale Veneto istituì il Parco Colli. In base alla legge, si configura come ente di diritto pubblico regionale, mediante il quale la Regione esercita le materie di sua competenza. Il Parco si pone come ente sovracomunale di riferimento per tutto ciò che concerne la salvaguardia e la promozione del territorio.

Il Parco Regionale Deve:

Dettare linee guida in campo edilizio attraverso il proprio Piano Ambientale.

Provvedere alla tutela del territorio.

Acquisire e gestire aree ed edifici finalizzati alla protezione ed alla valorizzazione dell’area del Parco.

Promuovere la conoscenza dell’ambiente euganeo attuando attività e interventi di valorizzazione.

Vigilare sull’applicazione della legge istitutiva.

 

Ecco i primi due articoli della Legge Regionale del 10 ottobre 1989 istitutiva del Parco:

Art. 1 – (Istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei).
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della L.R. N. 40/1984, il parco regionale dei Colli Euganei come individuato nell’allegata planimetria in scala 1:25.000.
2. Il parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò.
3. La gestione del parco è affidata all’Ente Parco dei Colli Euganei di cui all’articolo 14, di seguito denominato Ente Parco.

Art. 2 – (Finalità).
1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico;
f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell’ambito del parco e su di esso gravitanti;
g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell’intero ambito regionale.

 

La Legge Istitutiva ha suddiviso il territorio del Parco in 4 zone e sottozone:

ZONA DI RISERVA NATURALE (RN): ambienti di eccezionale valore naturalistico-ambientale, dove le esigenze di protezione del suolo, sottosuolo, fauna e flora prevalgono su ogni altra esigenza.

ZONA DI PROTEZIONE AGRO-FORESTALE (PR): ambienti con significativa antropizzazione e presenza di valori ambientali e naturalistici connessi con forme culturali e produzioni agricole caratteristiche.

ZONE DI PROMOZIONE AGRICOLA (PA): aree dove l’attività agricola e di allevamento è prevalente e gli obbiettivi del piano sono volti a promuoverle e riqualificarle.

ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA (UC): sono le aree prevalentemente edificate, con caratteristiche naturalistiche e ambientali ormai profondamente e irreversibilmente trasformate, ma integrate nel sistema del Parco.

 

Nel territorio del Parco è regolamentata la raccolta dei funghi e delle piante, è vietata la caccia e l’uso dei mezzi motorizzati.